Articolo 22.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Tabella A
2006
Ministero del lavoro 10.039.565
Ministero degli affari esteri 2.000.000
Ministero dell'istruzione 3.700.000
Ministero dell'interno 8.800.000
Ministero dell'ambiente 642.000
Ministero delle politiche agricole    5.000.000
TOTALE   30.181.565

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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